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Possibile l’esclusione dalle gare di appalto in presenza di qualsivoglia violazione fiscale non definitiva e non solo per quelle legate agli omessi versamenti di imposte dichiarate. Tuttavia, la pretesa del fisco, escluse le sanzioni e gli interessi, deve essere almeno pari al 10% del valore dell’appalto e comunque a 35mila euro. In caso di impugnazione, l’obbligo di pagamento dovrebbe essere circoscritto soltanto a quanto dovuto in pendenza di giudizio
È quanto emerge dalla lettura del decreto Mef, adottato di concerto con il Mise, del 28 settembre pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 12 ottobre che ha individuato i casi di possibile esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate.

La norma

L’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50), oltre a prevedere l’esclusione dalle procedure di appalto, tra l’altro, per violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, ha anche concesso la possibilità alla stazione appaltante di procedere a una simile esclusione in presenza delle medesime gravi violazioni ancorché non definitivamente accertate.
Un decreto Mef doveva individuare tali gravi violazioni non definitive in ragione del valore dell’appalto. In ogni caso la violazione non poteva essere inferiore a 35mila euro.

Il decreto
Il decreto ora emanato fa innanzitutto riferimento all’inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla notifica di:
O atti impositivi a seguito di controllo degli uffici o ad attività di liquidazione degli uffici;
O cartelle di pagamento conseguenti a controlli automatizzati o formali della dichiarazione.
Da evidenziare che la previsione degli atti impositivi a seguito di controlli degli «uffici» dovrebbe includere tutti gli enti dell’amministrazione finanziaria e non solo gli «uffici» tecnicamente intesi come strutture dell’agenzia delle Entrate. Dovrebbero quindi essere inclusi anche gli atti derivanti dai controlli della Guardia di Finanza.
Era auspicabile una maggiore precisazione nella terminologia in una materia già foriera di numerosi contenziosi amministrativi.
Tralasciando tale questione, la specifica previsione di questi atti impositivi (differenziati da quelli derivanti da attività di liquidazione e dalle cartelle conseguenti a controlli formali e automatizzati) ricomprende nella facoltà di esclusione della stazione appaltante, qualsivoglia violazione fiscale e non solo quelle, come anche sostenuto da più parti, di omesso versamento dei tributi dichiarati.

In altre parole, la causa di esclusione riguarda qualunque illecito fiscale anche tecnicamente considerato di natura dichiarativa (si pensi a costi indeducibili o ricavi non dichiarati derivanti da accertamento).