In News

Un raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) può modificare la propria composizione a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione (secondo l’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016) da parte di uno dei componenti non solo in fase di esecuzione, ma anche in sede di gara. Questa la conclusione cui è giunta l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 2/2022, che ha chiarito l’annosa questione relativa alla interpretazione dell’articolo 48 del Dlgs 50/2016.

In una procedura di gara ristretta, un Rti primo classificato era stato escluso in fase di verifica di congruità dell’offerta per aver richiesto di poter ridurre la propria compagine in seguito al recesso della mandante. In particolare, il responsabile unico del procedimento non aveva ritenuto sussistenti i requisiti previsti dall’articolo 48, comma 19, per mancata esplicitazione delle esigenze organizzative e mancanza dei requisiti dell’articolo 80, comma 5, lettera c) e c-ter) in capo alla mandante recedente. Tale Rti aveva impugnato l’esclusione ottenendo una sentenza favorevole dal Tar. Il Consiglio di Stato considerato l’acceso contrasto giurisprudenziale esistente sul punto, con ordinanza 6959/2021 ha rimesso all’adunanza plenaria.

Quest’ultima ha deciso che l’articolo 48 deve essere interpretato nel senso di consentire la modificazione in diminuzione del Rti nel caso di perdita sopravvenuta dei requisiti di partecipazione anche in fase di gara. Diversamente si verificherebbe un caso di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione da parte di imprese in sé incolpevoli, in quanto il fatto impeditivo sopravvenuto ha riguardato una sola di esse, con conseguente costituzione di una fattispecie inedita e non voluta dal legislatore di responsabilità oggettiva.

In questi casi, la stazione appaltante è tenuta a interpellare il raggruppamento in ordine alla volontà di procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno, assegnando (come nel soccorso istruttorio) un termine ragionevole e proporzionale al caso verificatosi, riprendendo all’esito il procedimento ordinario di gara. Ciò che deve essere garantito è infatti la più ampia partecipazione alle gare di operatori sani costituiti in raggruppamento, salvaguardando l’interesse pubblico della stazione appaltante a non perdere offerte utili.